Ruolo e Funzioni della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza
Disposizioni dettate dagli artt. 37, 47, 50 Dlgs. 81/2008
Chi è l’R.L.S.?
L’ R.L.S. è una persona (ovvero delle persone), che viene eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro (artt. 37, 47, 50 Dlgs. 81/2008).
Dove e da chi viene eletto/a?
L’RLS può venire eletto/a in tutte le aziende, o unità produttive secondo le modalità previste dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08 e dagli accordi tra le parti:
• eletto/a dai lavoratori al loro interno nelle aziende fino a 15 dipendenti;
• eletto/a dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali o, se queste mancano, al loro interno, nelle aziende con più di 15 dipendenti.
Quali sono i compiti del/della RLS?
L’RLS è l’unico, tra tutti i soggetti protagonisti della salute e sicurezza in azienda, che può interagire con tutti gli altri come fiduciario dei lavoratori e per loro conto:
- sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro (igiene);
- partecipa a tutte le fasi del processo di prevenzione dei rischi lavorativi (dall’individuazione del pericolo fino alla progettazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione);
- agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni.
- Chi è il/la R.L.S.?
- Dove e da chi viene eletto/a?
- Quali sono i compiti del/della RLS?
- Quanti/e RLS possono essere eletti/e in azienda?
- Come si elegge il/la RLS?
- Chi deve formare il/la RLS al ruolo?
- Cosa deve fare il/la RLS?
- Quali sono le attribuzioni del/della RLS?
- Cosa può chiedere il/la RLS?
- Quando il/la RLS deve essere consultato/a dal Datore di Lavoro?
- Cosa deve saper fare il/la RLS?
- Quali mezzi e strumenti dovrebbe possedere il/la RLS?
Quanti/e RLS possono essere eletti/e in azienda?
L’art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008 individua tre classi di aziende per numero di dipendenti ognuna delle quali necessita di un numero minimo di RLS*:
- Aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti = 1 RLS
- Aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti = 3 RLS
- Aziende o unità produttive con più di 1000 dipendenti = 6 RLS
* Il numero di RLS in base agli addetti può risultare diverso per contratti e accordi particolari intervenuti tra le parti
Come si procede per l’elezione del/della RLS?
1° caso: nelle azienda dove non è presente nessuna Organizzazione Sindacale:
i lavoratori Individuano al loro interno la commissione elettorale (almeno due persone con funzione di segretario e scrutatore) e ne comunicano i nominativi all’azienda. Il segretario del seggio elettorale e la direzione aziendale concordano giorno ed orario delle elezioni che vengono comunicati ai lavoratori ed allo scrutatore almeno 5 giorni prima dell’elezione. Tutti i lavoratori (anche quelli in prova o con contratto temporaneo) votano, in un solo giorno, all’inizio ed alla fine di ogni turno, a scrutinio segreto (sono eleggibili tutti i lavoratori dipendenti, purché non in prova).
Risulta eletto il lavoratore o la lavoratrice che ottiene più voti e il suo mandato dura 3 anni.
• Il segretario di seggio elettorale redige verbale dell’elezione (controfirmato dallo scrutatore) la cui copia viene affissa in bacheca e consegnata all’azienda che entro 10 giorni ha il dovere di comunicare l’avvenuta nomina del RLS all’organismo paritetico territoriale (O.P.P.)
2° caso: in azienda è presente almeno una Organizzazione Sindacale:
• Si deve procedere secondo quanto previsto dall’accordo interconfederale di riferimento. Il candidato o i candidati devono essere individuati tra i componenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale o Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Sempre in riferimento alla nomina dell’RLS altro compito del datore di lavoro secondo l’art. 18 comma 1, lettera a) è quello di effettuare la dovuta comunicazione all’INAIL della nomina dell’RLS, la norma prevede che tale comunicazione deve avvenire annualmente.
Chi deve formare il/la RLS al ruolo?
L’RLS, una volta eletto/a, deve seguire un corso di formazione della durata di almeno 32 ore su materie inerenti la sua attività. I contenuti del corso di formazione sono indicati nell’art.2 del D.M. 16 gennaio 1997.
La formazione dell’RLS deve avvenire a spese del datore di lavoro, in collaborazione con gli Organismi Paritetici; non può essere inferiore a quella prevista per i lavoratori e deve essere centrata sui rischi esistenti nel settore in cui l’azienda svolge l’attività, al fine di conoscere le tecniche adeguate di controllo e prevenzione dei rischi.
Cosa deve fare il/la RLS?
L’RLS esercita una serie di funzioni attraverso quattro azioni fondamentali.
- Azione conoscitiva (informazione e formazione)
- Azione consultiva (consultazione preventiva)
- Azione partecipativa (partecipazione alle riunioni ed alle vari fasi di prevenzione)
- Azione attiva (propone, richiede, segnala, ricorre, ecc.)
L’RLS (come previsto dall’art.50 del D.lgs.81/08):
- Controlla le condizioni di rischio nell’azienda ed in caso di variazione delle condizioni di rischio chiede al Datore di Lavoro la convocazione di un’apposita riunione;
- Promuove le attività per la salute e la sicurezza quali l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- Formula proposte ed iniziative inerenti all’attività di prevenzione;
- Formula ricorsi alle autorità competenti qualora le misure adottate dall’azienda per la prevenzione e protezione dai rischi ed i mezzi impiegati non siano idonei a garantire sicurezza e salute dei lavoratori;
- Partecipa alle visite e verifiche delle autorità competenti formulando proprie osservazioni;
- Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo
Quali sono le attribuzioni dell’RLS?
Una parte delle attribuzioni dell’RLS rientrano nel monte ore (40) stabilito dall’accordo nazionale di riferimento mentre altre sono al di fuori:
Attribuzioni nel monte ore:
- Accesso a tutti i luoghi di lavoro
- Informazione e documentazione
- Rivolgersi ai servizi di vigilanza
- Promozione delle misure di sicurezza.
- Attività di prevenzione.
- Controllo delle condizioni di rischio.
- Rapporti con i dirigenti.
- Formulazione di ricorsi.
Attribuzioni fuori del monte ore:
- Consultazione preventiva e tempestiva.
- Formazione.
- Comunicazione con le autorità competenti
- Riunione periodica.
Cosa può chiedere l’RLS?
L’RLS può chiedere al Datore di Lavoro richiede le informazioni e le documentazioni aziendali inerenti:
- la Valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione
- le Sostanze e i preparati pericolosi.
- le Macchine e gli Impianti.
- l’Organizzazione del lavoro
- gli Ambienti di lavoro
- gli Infortuni e le malattie professionali
- i risultati provenienti dai Servizi Pubblici di Vigilanza (SPISAL, VV.FF., ISL, ISPESL, ecc.).
Mentre alle autorità competenti richiede:
Copia delle prescrizioni impartite al datore di lavoro (con l’omissione della parte riguardante le sanzioni comminate). L’ intervento in azienda qualora ritenga non idonee e/o insufficienti a garantire sicurezza e salute dei lavoratori le misure adottate per la prevenzione e protezione dai rischi ed i mezzi impiegati.
Quando l’RLS deve essere consultato/a dal Datore di Lavoro?
L’RLS deve essere consultato/a in maniera preventiva e tempestiva in occasione:
- della Valutazione dei rischi.
- dell’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda.
- dell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
- della designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.
- dell’attività di prevenzione incendi.
- della programmazione dell’attività di Pronto soccorso.
- dei programmi di evacuazione.
- dell’organizzazione della formazione del lavoratore incaricato dell’attività d pronto soccorso, della lotta antincendio e del piano di evacuazione.
Cosa deve saper fare l’RLS?
L’RLS nella sua attività deve essere messo/a in condizione di autogestirsi per evitare intralci con la sua mansione lavorativa all’interno dell’azienda. Deve saper:
- utilizzare il monte ore a disposizione per ricevere informazioni, per fare elaborazioni e proposte e per accedere ai luoghi di lavoro
raccogliere informazioni, analizzare e scambiare informazioni, fare un archivio delle informazioni; - integrare l’autoformazione con la formazione aziendale e la formazione sindacale;
- offrire una sua analisi sulla situazione esistente (condizioni presenti nei luoghi di lavoro, quali e quanti lavoratori sono esposti al rischio, quali sono i rischi e le possibili conseguenze, ecc).
Quali mezzi e strumenti dovrebbe possedere l’RLS?
L’RLS deve avere i mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Si propone almeno l’uso di:
- una stanza, un armadio, un luogo fisico dove conservare tutta la documentazione e organizzare il proprio lavoro;
- di un PC collegato ad internet;
- di un telefono/fax;
- di liste di controllo dei principali fattori di rischio (check-list) presenti in azienda.
Se hai altri dubbi e/o domande ti invitiamo a lasciarci un commento.
Vorrei sapere se un operaio non indossa i dpi che ruolo ha rls? Come interviene a tale mancanza?
Ciao Eleonora,
la normativa antinfortunistica italiana ed in particolare il decreto legislativo numero 81 del 9 aprile 2008 prevede l’obbligo per i lavoratori di indossare correttamente e in modo continuativo i dispositivi di protezione individuali, allorquando la valutazione dei rischi ne preveda la necessità per lo svolgimento di una certa fase di lavoro. Il sistema della prevenzione è costituito
Da soggetti con compiti specifici di sorveglianza, vigilanza e controllo sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale da parte del lavoratore (datore di lavoro, i dirigenti e i preposti come definiti dal D.Lgs 81/08). Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita un importante ruolo di rappresentanza dei lavoratori finalizzato al miglioramento continuo dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo le sue attribuzioni il Rls elabora proposte per migliorare i livelli di sicurezza in azienda e segnala al datore di lavoro eventuali situazioni di criticità e di anomalia in ottica di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Tuttavia il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non costituisce una figura di garanzia con obblighi di controllo, supervisione e vigilanza nei confronti dei lavoratori. Pertanto una situazione come quella descritta dovrebbe essere presa in considerazione analizzata dal Rls in quanto potenziale indicatore di una non completa sensibilizzazione dei lavoratori stessi sull’importanza dell’uso corretto e continuativo dei dispositivi protezione di rituale e più in generale sul rispetto delle normative antinfortunistiche.Nel caso specifico l’attività di supervisione rientrerebbe più plausibilmente nel campo di responsabilità di controllo del preposto per la sicurezza, il quale è tenuto secondo l’articolo 19 a segnalare comportamenti scorretti dei lavoratori ai propri superiori in caso di persistenza delle inosservanze.
Buona giornata!
Salve,
Lavoro in una azienda metalmeccanica che produce mezzi di movimento terra, dove si verifica frequentemente il problema di subire in modo diretto,l’emissione dei gas di scarico di un bilico che entra nel capannone dove vi sono operai che lavorano,per poter scaricare del materiale pesante mediante un carroponte.
È stato fatto presente il problema a
l Rls , ma questi non interviene come dovrebbe.
In questi cas,i cosa è opportuno fare?
A chi bisogna rivolgersi?
Grazie.
Buogiorno,
RLS deve partecipare alle riunioni organizzate dal datore di lavoro con le OO.SS? C’è un obbligo? Potrebbe “agire da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni” in questa sede oppure non ha diritto se non appositammete invitato?
Buongiorno Gemma,
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve partecipare alla riunione sulla sicurezza prevista dall’articolo 35 del D.lgs 81/08.
Partecipano a quella riunione il datore di lavoro, il Rspp e il Medico Competente.
Il Rls ha l’importante ruolo di rappresentanza dei lavoratori dal punto di vista della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Esercita un raccordo tra datore di lavoro e lavoratori.
Buona giornata!
Buongiorno, se una società ha solo due dipendenti è necessario nominare un RLS? Grazie e saluti.
Buongiorno Martina,
sì, una società con due dipendenti è presente l’RLS.
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 81/2008, infatti, l’elezione o designazione del RLS è prevista in tutte le aziende o unità produttive, indipendentemente dal numero di dipendenti.
Buona giornata
Un Rls può richiedere un sopralluogo a RSPP, Medico competente e Ddl per poi eseguirlo da solo?
Buongiorno Alessio,
il Rls esegue visite e controlli relativi al rispetto della normativa prevenzionistica, tipicamente da solo, e eventualmente richiede la presenza degli altri soggetti, che tuttavia sono obbligati, in senso stretto, a partecipare solo in occasione della riunione periodica annuale.
Buona giornata!
quesito: nell’azienda con più di 15 dipendenti dove vi sono già gli RLS eletti dai lavoratori, non sono presenti rappresentanze sindacali, in un secondo tempo venissero richieste le elezioni degli RSU e in contemporanea anche RLS ( DA PARTE DEI SINDACATI che propongono come lista i loro iscritti) gli attuali RLS decadono anche se non sono trascorsi 3 anni oppure risultano ancora in carica sino allo scadere del mandato?
Buongiorno,io lavoro in un negozio a Genova. Faccio il magazziniere,e purtroppo la posizione del magazzino non è molto felice…sopra di due piani. Non faccio altro che scaricare bancali di merce portandoli su a braccia…ho chiesto più e più volte venga installato un montacarichi ma il mio datore di lavoro con sua moglie ” rls” mi ridono in faccia. Ho anche chiesto di far venire il medico del lavoro a visionare e valutare i rischi a cui sono soggetto ma niente da fare. Come mi devo comportare? Grazie.
Mi rispondo da solo…..sindacati e via
Salve sono stato nominato RLS nella mia azienda da poco ,ho appena cominciato il corso di formazione perciò sono inesperto in materia, però leggevo che dovrei essere informato sulla nomina degli addetti all’ antincendio, al primo soccorso, ma questo non succede, dovrei essere informato prima? O dopo? E se non fanno niente di tutto questo ed io lo scopro solo per caso che ci sono i corsi di formazione?grazie.
Buon pomeriggio Nicola,
di seguito riportiamo l’articolo del D.Lgs.81/08 che individua i compiti del RLS:
Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose59, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’art. 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Nell’articolo sono indicate chiaramente le situazioni in cui è obbligatorio consultare il RLS.
Restiamo a disposizione.
Buona giornata!
Buongiorno, volevo chiedere un parere su una situazione che sto vivendo all’interno del mio luogo di lavoro, cooperativa sociale che si occupa ad oggi principalmente di accoglienza di richiedenti asilo, dove sono RLS da Novembre 2016.
La situazione è la seguente: una mia collega che è inquadrata come operatrice legale e lavora in ufficio ora è in gravidanza. Secondo “l’informativa sull’esito della valutazione per le lavoratrici gestanti” inserito all’interno del documento sulla valutazione dei rischi e consegnato a tutte le lavoratrici, il tipo di mansione “operatrice legale” non è considerata a rischio per cui la donna in gravidanza può continuare a lavorare. A questa mia collega hanno però proposto di spostarsi dal lavoro di ufficio al lavoro in accoglienza come educatrice e sempre secondo il documento di valutazione dei rischi anche questa mansione non è considerata a rischio. Visto che di solito il lavoro di educatrice nelle comunità ecc. è considerato a rischio, come è possibile che il consulente del lavoro abbia fatto una valutazione di compatibilità di questo lavoro con lo stato di gravidanza?
Cosa dovrei fare in quanto RLS?
La ringrazio
Buongiorno Rossella,
Il quesito riguarda la Valutazione dei rischi, con particolare riferimento alle lavoratrici gestanti.
Si deve premettere che la Valutazione dei rischi è elaborata dal Datore di Lavoro, con la collaborazione del RSPP, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e del Medico Competente. A tale Valutazione partecipa anche il RLS che, come specificato di seguito, è consultato preventivamente in merito alla valutazione e alle misure da attuare in conseguenza della valutazione stessa.
Nell’art. 50 del D.lgs 81/08 sono specificate le attribuzioni del RLS.
Si riportano i punti inerenti al tema in oggetto.
IL RSL
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
Si può quindi ritenere che qualora il RSL mostri perplessità in merito ai risultati della Valutazione dei rischi, dovrà segnalare tali osservazioni al Datore di Lavoro, RSPP e Medico Competente.
Buona giornata.
Ma le elezioni del Rsl devono farsi per forza in un determinato periodo dell’anno
Buongiorno Antonio,
l’elezione del RLS è disciplinata dall’art. 47 comma 6:
6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
Nell’articolo si indica che di norma e non obbligatoriamente l’elezione è svolta nel giorno sopra indicato.
Buona giornata
Buongiorno,
sono RLS per una grande azienda avente sedi di lavoro e uffici su tutto il terriorio nazionale (e non solo). Per poter svolgere le mie funzioni, e per poter raggiungere i miei colleghi nei vari luoghi di lavoro, devo spesso necessariamente spostarmi ed impiegare tempo e denaro in questi spostamenti (a volte si tratta anche di più giorni). Stando al comma 2, articolo 50 del D.lgs 81/08 il datore di lavoro è tenuto a fornire all’RLS ogni ausilio necesario, compreso il rimborso spese? Qualora la risposta fosse affermativa e qualora il datore di lavoro si rifutasse, quali possono essere le azioni che si possono intraprendere per indurlo ad adempiere?
Grazie mille
Cordialmente
Buongiorno Claudio,
il tema del rimborso delle spese per l’espletamento dell’attività di RLS è definito nell’ambito degli accordi sindacali. Va verificato se per l’azienda in questione sono stati stipulati accordi in tal senso. Come riportato già nella domanda, la previsione del legislatore ha portata generale e necessita quindi di precisazione nell’ambito degli accordi.
Buona giornata!