Formazione Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Quando formare i neoassunti?
La formazione dei lavoratori in ambito Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro è sicuramente uno degli obblighi fondamentali, previsti dalla normativa in materia.
In questo articolo cerchiamo di rispondere ai maggiori interrogativi che sorgono quando viene assunta una nuova persona , e che possono essere utili a chi in azienda si occupa della formazione dei dipendenti in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro.
I dubbi sono molti e con una serie di articoli consecutivi cercheremo di scioglierne quanti più possibili, ricordando che la formazione dei lavoratori è disciplinata da due norme il D.Lgs. 81/08, che all’art. 37 comma 1 sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di formare i propri lavoratori, e l’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011.
Iniziamo ad analizzare proprio l’obbligo di formazione dei neoassunti.
Entro quanto tempo il datore di lavoro deve formare i propri dipendenti nell’ambito della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro?
Il datore di lavoro deve formare i lavoratori dipendenti entro massimo 60 giorni dopo l’assunzione. La normativa specifica che i percorsi formativi debbano essere avviati prima dell’effettivo inserimento del nuovo dipendente, e solo nel caso in cui questo sia impossibile deroga l’obbligo successivamente all’assunzione
La formazione dei lavoratori in caso di nuove assunzioni è regolata dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, nel quale, al punto 10, sono riportate le disposizioni transitorie di prima applicazione, che dispone infatti:
“Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.
Secondo l’Accordo, dunque, la formazione dei lavoratori neoassunti, ma anche per i dirigenti e i preposti, dovrebbe essere erogata prima che il lavoratore venga adibito alla sua attività, salvo il caso che questo sia impossibile l’accordo consente di poter provvedere nel momento stesso dell’assunzione, come del resto è stato indicato nelle disposizioni di legge.
ATTENZIONE!
I 60 giorni indicati nell’Accordo non si intendono come il periodo entro cui il datore di lavoro debba avviare il percorso formativo, ma si intendono come il tempo massimo entro il quale il lavoratore lo deve concludere, e comunque solo nel caso non abbia potuto partecipare ai corsi precedentemente all’avvio delle proprie mansioni.
All’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 il legislatore ha deciso che la formazione dei lavoratori e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Che tipo di formazione?
L’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 81/2008 dichiara:
“ l datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.
Il comma 3 dello stesso art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 definisce la formazione sui rischi specifici:
“Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2”.
Quali sono le caratteristiche del percorso formativo?
All’art. 37, comma 2, il legislatore ha attribuito alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di definire, attraverso un accordo adottato, in seguito alla consultazione delle parti sociali, sia la durata ed i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, che le modalità della stessa.
La Conferenza Stato Regioni ha approvato l’Accordo il 21 dicembre 2011, il quale al punto 4 specifica che la formazione dei lavoratori deve articolarsi, a partire dal 26/1/2012, data di entrata in vigore dell’Accordo medesimo, in due moduli distinti:
- uno di formazione generale della durata non inferiore a 4, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro
- uno di formazione specifica della durata minima di 4, 8 o 12 ore, a seconda che il settore di attività sia inserito corrispondentemente nella classe di rischio basso, medio o alto.
Il percorso formativo quindi deve avere una durata pari almeno a 8 , 12 o 16 ore a seconda del livello di rischio dell’attività.
In quali occasioni il Datore di Lavoro deve formare i lavoratori?
La formazione specifica in ambito sicurezza non si esaurisce al momento dell’ingresso in azienda di un nuovo dipendente, ma necessita di un aggiornamento nei casi in cui il lavoratore sia assegnato a un nuovo incarico per il quale necessità di nuove informazioni. Inoltre la normativa richiede l’adeguamento della formazione quando vengano introdotte attrezzature di lavoro e tecnologie diverse dalle precedenti, nonché nel caso di utilizzo di sostanze nocive precedentemente non trattate.
Al comma 4 del già citato art. 37 infatti viene stabilito che la formazione in merito alla Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro deve essere impartita ai lavoratori:
“La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.
Quali sono le sanzioni per inadempimento?
La sanzione, constatabili attraverso una visita ispettiva da parte dell’organo di vigilanza, per gli inadempienti è stabilita dall’art. 55 comma 5 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 nell’arresto da due a quattro mesi o nella multa da 1.200 a 5.200 euro.
“Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: […]
c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;”
L’art. 12 del D.lgs. 81/08 assegna il ruolo di vigilanza all’Azienda Sanitaria Locale competente e, nei casi definiti dalla legge stessa, al Comando dei Vigili del Fuoco.
Se hai altre domande ti invitiamo a lasciare un commento.
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Che ammenda vado in contro se faccio fare ai lavoratori solo 4 ore di formazione generale e non faccio formazione specifica di 4 ore
Buongiorno Corrado,
di seguito ti riporto la risposta del nostro consulente e formatore l’ing. Claudio Benassi
Art. 55 del d.lgs. 81/08
Sanzioni per datore lavoro e dirigente
In caso di incompleta formazione, può essere contestata la mancata formazione.
La sanzione è:
c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
L’articolo in oggetto è il 37 ( formazione dei lavoratori)
6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.
(comma aggiunto dall’art. 20 del d.lgs. n. 151 del 2015).
Facci sapere se hai bisogno di altre informazioni.
Buona giornata!
Se ho assunto un lavoratore a T.D. per 3 mesi in attesa di valutare una possibile assunzione a T.I. devo comunque effettuare anche la formazione specifica anche se non sono certo di tenere il lavoratore? è possibile attendere la fine del contratto a T.D e farla solamente se verrà confermato il lavoratore? (tra visita medica pre assuzione, formazione generica, formazione specifica, dpi individuali… solo per provare un lavoratore parte un patrimonio e se poi non continuerà il contratto?)
grazie in anticipo per la risposta
Buongiorno Ignazia,
Si, l’obbligo di formazione rimane identico, con la sola eccezione per gli addetti ai lavoratori agricoli stagionali, per i quali sono previste semplificazioni secondo il decreto Interministeriale del 27 marzo 2013.
La mancata formazione espone il Datore di lavoro alle consuete sanzioni penali, come previsto dall’articolo 37 del D. Lgs 81/08.
Facci sapere se hai bisogno di altre informazioni.
Buona giornata!
Buongiorno Ignazia,
di seguito ti riporto la risposta del nostro consulente e formatore l’ing. Claudio Benassi:
La formazione in materia di sicurezza va organizzata, come criterio legislativo generale, prima di adibire l’operatore alla mansione. Secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, la formazione va comunque completata entro 60 giorni dalla data dell’assunzione.
La possibilità o meno di proseguire il contratto non esenta in nessun caso dall’adempimento all’obbligo.
Facci sapere se hai bisogno di altre informazioni.
Buona giornata!
Sera, sono un RSPP, posso effettuare io su posto di lavoro la formazione generale e specifica dei lavoratori assunti?
Sono mica obbligato a passare per un ente di Formazione?
La formazioe può essere richiesta fuori orario di lavoro? E’ prevista per i contratti di stage?
Buonasera Valerio,
ai sensi dell’art.37, comma 12 del D.Lgs.81/08 ti confermo che la formazione lavoratori deve essere realizzata in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico del lavoratore.
La formazione lavoratori è obbligatoria anche per gli stagisti.
L’art.2 del D.lgs. 81/08 definisce “lavoratore” persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familieri.
Buona giornata!
nel mio caso lavoratore di 62 anni con esperienza di 40 anni nella ristorazione prossimo alla pensione sono obbligato a fare il corso? grazie un cordiale saluto a voi.
Ho formato un lavoratore assunto a tempo determinato per un anno. Quest contratto è scaduto. Successivamente ho riassunto di nuovo lo stesso lavoratore con le stesse mansioni sempre a tempo determinato. Bisogna rifare la formazione? E che validità ha?
Ciao Giuseppe,
la formazione lavoratori è correlata ai rischi riferiti alla mansione e ai possibili danni e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Pertanto se il lavoratore è stato assunto per svolgere la medesima mansione, la formazione lavoratori già erogata non deve essere ripetuta. La formazione ha validità 5 anni.
L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevede, infatti, un aggiornamento quinquennale della formazione lavoratori della durata di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio (basso, medio, alto).
Buona giornata!
Buongiorno,
in merito alla formazione obbligatoria all’assunzione volevo chiedere:
la ns. azienda è stata incaricata alla gestione dell’isola ecologica nello stabilimento di un grosso gruppo Industriale del settore alimentare rilevando i dipendenti della ditta precedente che già svolgevano la stessa attività.
Ora i lavoratori avendo già effettuato la formazione con la precedente ditta, noi a valle dell’assunzione abbiamo comunque l’obbligo di erogare la formazione da capo ( 4+12) o potrebbe essere sufficiente un aggiornamento di 6ore?
La ringarzio anticipatamente
Buon pomeriggio Alessandro,
l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevede che “qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla formazione generale che alla formazione specifica di settore”.
La formazione lavoratori ha validità quinquennale.
Il corso di aggiornamento ha durata minima di 6 ore.
Restiamo a disposizione!
Ciao