Proroga per i corsi di formazione e aggiornamento conduzione macchine agricole

Proroga per i corsi di formazione e aggiornamento conduzione macchine agricole

Nuova proroga per i corsi di formazione e di aggiornamento per la conduzione della macchine agricole

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2017, n°49, la LEGGE 27 Febbraio 2017, N°19 di conversione del decreto “MILLEPROROGHE” 2016 (D.L. 30 dicembre 2016, n°244).

Con l’approvazione definitiva del decreto “milleproroghe” slitta al 31 dicembre 2017 l’entrata in vigore delle disposizioni sul cosiddetto patentino, ovvero l’obbligo di abilitazione all’uso delle macchine agricole. L’obbligo, che deriva dall’applicazione del decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008, prevede che chiunque utilizzi trattori agricoli e forestali, deve essere in possesso di una formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentirne l’utilizzo in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Chi riguarda la proroga?

La proroga si riferisce esclusivamente alle macchine agricole, quindi ai veicoli riconducibili all’art. 57 del codice della strada, ovvero ai trattori agricoli e forestali e d ai carrelli semoventi a braccio telescopico, se questi ultimi omologati come macchine agricole (anche in caso di noleggio).

Quando entrano in vigore l’obbligo di formazione e di aggiornamento?

L’entrata in vigore dell’obbligo di formazione rispetto alle macchine agricole viene rimandato quindi al 31 dicembre 2017, mentre il termine di effettuazione dei corsi di aggiornamento per coloro che abbiano dimostrato di essere in possesso di esperienza documentata di almeno due anni nell’utilizzo del trattore a ruote o a cingoli (o delle altre attrezzature indicate nell’Accordo ad esempio carrelli elevatori a braccio telescopico, ecc.) alla data di entrata in vigore dell’Accordo Stesso (il 12 marzo 2013), così come previsto dal punto 9.4 dell’Accordo Stato regioni del 22/02/2012, è stata differita al 31 dicembre 2018.

Per quanto attiene, invece, alle macchine non agricole (come nel caso ad esempio dei carrelli semoventi immatricolati no come agricoli ma come macchine operatrici, gru su autocarro, etc.) rimane invece in vigore la tempistica definita dall’accordo e quindi:

  • i lavoratori assunti (o incaricati) dopo il 12 marzo 2013, che non sono in possesso di alcuna abilitazione devono ottenere l’abilitazione all’utilizzo dell’attrezzatura prima di essere assegnati alla mansione che prevede l’utilizzo dell’attrezzatura stessa;
  • i lavoratori già incaricati ed in possesso di un precedente corso all’uso dell’attrezzatura, prima del 12 marzo 2013, avrebbero dovuto frequentare il corso di aggiornamento per ottenere l’abilitazione entro lo scorso 12 maggio 2015.

Come  dimostrare l’esperienza acquisita nella conduzione di macchine agricole?

L’esperienza documentata per i lavoratori del settore agricolo di cui al punto 9.4 dell’accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 può essere dimostrata attraverso:

  • nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore, la redazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai sensi del DPR 445/2000 la quale deve attestare la disponibilità in azienda dell’attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l’esperienza e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a 10 anni. Medesima dichiarazione potrà essere redatta dal titolare dell’impresa agricola per documentare l’esperienza di eventuali collaboratori familiari;
  • nel caso di lavoratore subordinato la redazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai sensi del DPR 445/2000 la quale deve necessariamente attestare l’individuazione del periodo di tempo in cui il lavoratore ha svolto l’attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisiti esperienza nell’uso dell’attrezzatura di lavoro e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. Anche in questo caso l’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a 10 anni. In ogni caso il datore di lavoro fermo restando quanto previsto al comma 7, dell’articolo 71 e al comma 4, dell’articolo 73 entrambi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.

[Fonte: circolare n. 12 del 11/03/2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro]

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COMMENTI (4)
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Buona sera,
volevo sapere se il corso è obbligatorio anche per chi utilizza il trattore in un terreno privato pur non essendo in nessun modo un lavoratore agricolo, né subordinato all’attività agricola
Grazie mille in anticipo

Alberto

    Rispondi

    Buongiorno Alberto,
    di seguito ti riporto la risposta del nostro consulente e formatore l’ing. Claudio Benassi:

    L’articolo 2 comma 1 lettera a definisce il lavoratore:
    “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
    Colui che usi il trattore, come privato, all’interno della sua proprietà, non si configura in senso stretto come “lavoratore”(81/08).
    Se, tuttavia, il soggetto si trovasse a utilizzare il mezzo per altre persone e in aree non di sua proprietà, “rischierebbe”, anche in considerazione dell’enfasi data dal Legislatore alla concretezza piuttosto che alla formalità, di avvicinarsi alla definizione di lavoratore o lavoratore autonomo con tutti gli obblighi susseguenti, in materia di attrezzature di lavoro.

    Facci sapere se hai bisogno di altre informazioni.
    Buona giornata!

    Rispondi

    Buongiorno Alberto,
    di seguito ti riporto la risposta del nostro consulente e formatore l’ing. Claudio Benassi:

    Per uso privato all’interno della propria proprietà no, in caso però di interventi su proprietà private di altri, la situazione potrebbe essere ricompresa nella disciplina del D.lgs 81/08.

    Facci sapere se hai bisogno di altre informazioni.
    Buona giornata!

Rispondi

Buonasera, Vorrei avere un chiarimento circa la mia situazione. Sono imprenditore agricolo professionale ed all’interno della mia azienda agricola utilizzo da almeno venti anni trattrici agricole, al momento dispongo per la mia attività di una trattrice agricola cingolata che utilizzo esclusivamente all’interno della mia azienda non effettuando mai lavorazioni in conto terzi all’esterno di essa. Sono anche io sottoposto all’obbligo della frequentazione di un corso di aggiornamento? Grazie

Francesco

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