FONDO NUOVE COMPETENZE

FONDO NUOVE COMPETENZE
  1. Quadro normativo di riferimento

Il D.L n. 34 del 19 maggio 2020 (art. 88 comma 1), il D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 (art. 4), del Decreto di Attuazione (Art. 3) e ss. mm. ii. hanno introdotto la possibilità per le tutti i datori di lavoro privati di accedere alle risorse messe a disposizione dal Fondo Nuove Competenze per contrastare gli effetti economici causati dall’epidemia da Covid19.

Il presente documento illustra le disposizioni attuative, i destinatari, le tematiche formative, i soggetti coinvolti, la tipologia e l’importo delle spese ammissibili, nonché le modalità di fruizione del contributo per le aziende che ne faranno richiesta.

  1. Finalità

La misura intende sostenere le aziende che, per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori, sottoscriveranno entro il 30/06/2021 accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro che prevedano di destinare le ore in riduzione dell’orario di lavoro all’organizzazione di percorsi formativi di sviluppo di nuove competenze dei lavoratori.

  1. Imprese beneficiarie e lavoratori ammessi

Possono partecipare all’ Avviso tutti i datori di lavoro privati che hanno dipendenti, che applicano un CCNL e che siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (verifica DURC).

La richiesta di accesso al contributo deve essere presentata utilizzando il portale MYANPAL (https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/) a cura del Legale Rappresentante o di un soggetto delegato in conformità all’ Art. 38, comma 3bis, del DPR 445/2000.

Per le aziende appartenenti ad un medesimo gruppo o legate da contratti di rete è possibile presentare istanza cumulativa di contributo.

I datori di lavoro che hanno già presentato un’istanza possono, in caso di sopraggiunti nuovi fabbisogni formativi, presentare una nuova istanza a patto che quest’ultima riguardi lavoratori diversi da quelli coinvolti nella prima istanza.

Ai fini del calcolo del contributo sono ammessi esclusivamente i lavoratori, compresi i dirigenti, che siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o in apprendistato.

Il numero massimo di ore di riduzione dell’orario di lavoro destinabili alla frequenza dei corsi di formazione è di 250 ore per ogni lavoratore.

Non sono ammessi i lavoratori che percepiscano trattamenti di sostegno al reddito di qualsiasi genere (quali ad esempio Cassa Integrazione, FIS, TIS in deroga, lavoratori in disponibilità).

Nulla osta infine alla partecipazione ai corsi di collaboratori non titolari di contratti di lavoro subordinato, i quali saranno ammessi alla formazione in qualità di “uditori” ed il cui costo non concorrerà al calcolo del contributo.

  1. Spese ammissibili e flusso finanziario

Il Fondo Nuove Competenze è finanziato con:

  • 230 milioni di euro a valere sul POR SPAO.
  • 500 milioni a valere sulle risorse previste dall’art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”: di cui 200 milioni per l’anno 2020 e 300 milioni per l’anno 2021.

Il contributo riconosce all’azienda esclusivamente il costo della retribuzione e della contribuzione per le ore oggetto di riduzione dell’orario di lavoro in cui i lavoratori sono stati impegnati nella frequenza effettiva attività formative. 

Non rientrano tra i costi rimborsati ogni altro onere a carico dell’azienda, quali a scopo esemplificativo i ratei di mensilità aggiuntive o TFR, buoni pasto, fringe benefits e premi di produzione.

Dal punto di vista procedurale il flusso finanziario è il seguente:

  1. ANPAL, comunica ad INPS il parere positivo di ammissibilità dell’istanza presentata dall’azienda.
  2. Contestualmente INPS eroga all’azienda un’anticipazione pari al 70% del contributo richiesto.
  3. L’azienda retribuisce regolarmente lo stipendio dei lavoratori coinvolti nel progetto formativo per le ore di riduzione dell’orario di lavoro.
  4. Entro 20 giorni di calendario dalla conclusione delle attività formative, l’azienda presenta ad ANPAL la richiesta di saldo.
  5. ANPAL effettua controlli di conformità documentale e procedurale, calcola l’importo finale del contributo e verifica la regolarità contributiva dell’azienda. A conclusione dei controlli comunica ad INPS l’importo da versare a saldo, che procede con l’accredito delle somme*. 

*N.B.: l’importo a saldo sarà calcolato in funzione dell’effettiva frequenza dei lavoratori ai percorsi di formazione. Le ore di assenza dei singoli lavoratori comporteranno la rimodulazione del finanziamento e quindi del saldo finale. Laddove il calcolo del finanziamento totale sia inferiore all’importo erogato in anticipo, ANPAL procederà al recupero delle somme in eccesso.

  1. Accordi Collettivi

Costituisce requisito indispensabile per l’accesso al contributo la sottoscrizione entro il 30/06/2021 di Accordi Collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro che, conformemente ai riferimenti normativi richiamati al punto 1, devono obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

  • Innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa.
  • Fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni di cui sopra.
  • Adeguamento formativo necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati
  • Progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze
  • Numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il rispettivo numero di ore da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze.
  • Uno o più soggetti erogatori della formazione.
  • Eventuale delega del Legale Rappresentante corredata dal documento di identità del delegante.

Le modalità di sottoscrizione degli Accordi Collettivi seguono i principi della contrattazione collettiva e dei relativi accordi interconfederali ovvero: devono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda.

Gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti anche da una sola organizzazione sindacale, sempre che essa sia maggiormente rappresentativa a livello aziendale.

La responsabilità sul possesso effettivo del requisito di maggiore rappresentatività resta in capo all’azienda che presenta istanza al FNC e all’organizzazione sindacale che sottoscrive l’accordo collettivo.

  1. Progetti Formativi, Erogatori

Ad ogni istanza di contributo deve essere allegato un progetto formativo per lo sviluppo delle nuove competenze dei lavoratori convolti, il quale deve dare evidenza delle competenze possedute in ingresso dal lavoratore, delle modalità di personalizzazione dei percorsi formativi, della messa in trasparenza ed attestazione delle competenze acquisite alla fine del/i percorso/i in conformità con il D. Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013.

Non sono ammissibili le attività finalizzate all’assolvimento degli obblighi formativi in materia di apprendistato, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, protezione dell’ambiente o di altre norme cogenti in materia di formazione.

Il legislatore considera ammissibili in qualità di erogatori i seguenti soggetti:

  • L’azienda beneficiaria, a patto che dimostri di possedere i requisiti tecnici, fisici e professionali per lo svolgimento del progetto formativo.
  • Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione a livello nazionale o regionale
  • Università statali e non statali legalmente riconosciute
  • Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), Centri per l’Istruzione per Adulti (CPIA)

Sono ammesse le modalità formative standard in aula, la Formazione a Distanza (sincrona o asincrona), Coaching individuale o di gruppo, training on the job a patto che sia esclusivamente finalizzato all’attività formativa e non alla produzione.

  1. Tempistiche

Le tempistiche di progetto seguono il seguente flusso temporale:

  1. Comunicazione parere di ammissibilità da parte di ANPAL: non ci sono tempi fissi, ma possiamo stimare 30 gg dalla presentazione dell’istanza.
  2. Eventuale richiesta di integrazioni all’istanza: da presentare entro 7 gg.
  3. Realizzazione dei percorsi formativi: entro 90 gg di calendario a decorrere dalla comunicazione di approvazione da parte di ANPAL. Le tempistiche sono aumentate a 120 gg di calendario per progetti presentati dai Fondi Paritetici o dal fondo per la formazione e sostegno al reddito dei lavoratori. Laddove giustificata è possibile fare richiesta di proroga ad ANPAL.
  4. Presentazione richiesta di saldo: entro 20 gg dalla conclusione dei percorsi
  5. Eventuale richiesta di integrazioni alla istanza di saldo: da presentare entro 10 gg.
  1. Contatti

Capacci Filippo

f.capacci@confindustriatoscanasud.it 

Mob. +39 331 7515289

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