- Che cos’è?
La Legge di Bilancio 2018 e ss. mm. ii. ha introdotto un incentivo fiscale valido fino al 31/12/2022, sotto forma di credito d’imposta, a beneficio delle aziende che erogano a favore dei propri dipendenti attività formative per lo sviluppo di competenze inerenti le tecnologie previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0”.
Il presente documento illustra le disposizioni attuative, i destinatari, le tematiche formative, i soggetti coinvolti, la tipologia e l’importo delle spese ammissibili, nonché le modalità di fruizione del credito di imposta per le aziende che ne faranno richiesta.
- Finalità
La misura intende sostenere le aziende che investono nello sviluppo e consolidamento di competenze tecnologiche 4.0, concedendo il rimborso di una parte del costo dei lavoratori in formazione, con le intensità di aiuto di seguito dettagliate.
- Soggetti beneficiari
Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese di ogni forma giuridica e settore economico aventi sede legale o operativa nel territorio nazionale.
Costituiscono requisiti indispensabili la non sussistenza nei confronti dell’azienda di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché la regolarità con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Sono escluse le “imprese in difficoltà”, così come definite dall’ Articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Ai fini del calcolo dell’incentivo sono ammessi in qualità di destinatari della formazione esclusivamente i lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o in apprendistato.
Nulla osta inoltre alla partecipazione ai corsi di collaboratori non titolari di contratti di lavoro subordinato, i quali saranno ammessi alla formazione in qualità di “uditori” ed il cui costo non concorrerà al calcolo del credito d’imposta.
- Attività ammissibili (Tecnologie abilitanti / Ambiti di formazione)
In linea con le finalità del Legislatore, la norma ammette le attività formative volte all’acquisizione e consolidamento delle competenze rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
Come dettagliato dall’ Allegato A della L. 205 del 27/12/2017, le attività formative potranno riguardare gli ambiti vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, applicati alle seguenti tecnologie 4.0:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- robotica avanzata e collaborativa;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
- interfaccia uomo-macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione finalizzate all’assolvimento degli obblighi formativi in materia di apprendistato, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, protezione dell’ambiente o di altre norme cogenti in materia di formazione.
- Documentazione necessaria
Al fine del riconoscimento del credito d’imposta, a seguito dell’erogazione delle attività formative e del sostenimento delle spese, le aziende sono tenute a conservare la seguente documentazione:
- Certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che attesti la coerenza delle spese con quanto previsto dalla norma, nonché il loro sostenimento;
- Relazione di chiusura attività che illustri le modalità didattico-organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Qualora l’azienda organizzi le attività formative utilizzando personale interno la relazione dovrà essere redatta dal dipendente che ha ricoperto il ruolo di responsabile aziendale per la formazione o di docente o di tutor. Nel caso in cui l’azienda commissioni esternamente la formazione, la relazione dovrà essere redatta da uno dei soggetti indicati al punto 7 della presente nota informativa.
- Tutta la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare l’ammissibilità delle attività di formazione svolte, il sostenimento delle relative spese e la corretta quantificazione del credito spettante.
- I registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
- Spese ammissibili
Le spese che concorrono al calcolo del credito d’imposta sono quelle relative ai costi di:
- Personale dipendente in qualità di discenti per il tempo occupato nella formazione. Per il calcolo del costo del personale si intende la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati.
- Personale dipendente che svolga attività di docenza o tutoraggio. La spesa è ammessa con gli stessi criteri di quantificazione applicati al personale discente e con un massimale del 30% della retribuzione annua lorda (RAL).
- Certificazione della documentazione contabile nel limite massimo di € 5.000, riconosciute alle sole imprese non soggette a revisione legale dei conti e nel rispetto dei massimali definiti al punto 8.
- Servizi di consulenza progettuale e gestionale connessi al progetto di formazione erogati da soggetti di cui al punto 7.
- Spese di viaggio e di alloggio per personale dipendente coinvolto come discenti, docenti e tutor.
- Materiali e forniture con attinenza diretta al progetto.
- Spese generali indirette (locazione, spese amministrative, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
- Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione.
- Erogatori della formazione e modalità formative
Il legislatore considera ammissibili le sole attività formative erogate da:
- Personale dipendente dell’azienda beneficiaria del credito d’imposta.
- Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa
- Università pubbliche o private e a strutture ad esse collegate
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001.
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37
Tra le modalità formative è ammessa anche la Formazione a Distanza (sincrona o asincrona), la quale deve rispondere a stringenti criteri di tracciabilità e verifica in itinere delle competenze acquisite.
- Ammontare incentivo
L’agevolazione consente alle aziende il recupero delle spese dettagliate al precedente punto 6, nelle percentuali e con i massimali di seguito elencati:
- 50 % per le piccole imprese (fino ad un massimale di 300.000 €).
- 40 % per le medie imprese (fino ad un massimale di 250.000 €).
- 30 % per le grandi imprese (fino ad un massimale di 200.000 €).
Indipendentemente dalle dimensioni aziendali, ma nel limite dei massimali sopra indicati, la percentuale di credito di imposta sale al 60% delle spese sostenute per tutte le aziende che coinvolgano nelle attività formative lavoratori rientranti nelle categorie di persone dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
L’ articolo 2 del Regolamento (UE) 2014/651 del 17 giugno 2014 stabilisce che rientrano nella categoria di grandi imprese quelle che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di EUR.
Sono considerate medie imprese quelle che occupano da 50 a 249 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Si definiscono infine piccole imprese le aziende che occupano meno di 49 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
- Modalità di fruizione del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il beneficio fiscale è temporalmente riconosciuto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
Ai soli effetti dell’individuazione del momento di decorrenza della utilizzabilità in compensazione del credito d’imposta, le spese di certificazione contabile eventualmente ammesse si considerano sostenute nello stesso periodo agevolabile.
La richiesta deve essere fatta presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta non può essere oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
La fruizione del credito d’imposta è sospesa per le aziende che abbiano ricevuto e non rimborsato aiuti ritenuti non compatibili dalla Commissione Europea.
- 10.Contatti
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